Deepfake reato in Italia: cosa prevede l’articolo 612-quater del Codice penale
Il deepfake è reato in Italia dal 10 ottobre 2025, data di entrata in vigore della Legge 132/2025 che ha introdotto l’articolo 612-quater nel Codice penale. La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni la diffusione non consensuale di contenuti falsificati con intelligenza artificiale.
Il quadro si è rafforzato il 6 maggio 2026 con un nuovo provvedimento del Garante privacy, che ha rinnovato l’avvertimento sui rischi delle piattaforme di generazione di contenuti sintetici.
Cosa prevede l’articolo 612-quater sul deepfake reato
L’articolo 612-quater c.p., rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, punisce chi cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci falsificati con strumenti di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Le condotte sanzionate sono il cedere, pubblicare o altrimenti diffondere il contenuto.
La nuova fattispecie configura il deepfake reato autonomo nel sistema penale italiano. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, con procedibilità a querela della persona offesa. Restano salve specifiche ipotesi in cui si procede d’ufficio, secondo le condizioni indicate dalla norma stessa. La Legge 132/2025 ha inoltre introdotto un’aggravante per i reati commessi tramite sistemi di intelligenza artificiale impiegati come mezzo insidioso.
Quando il deepfake reato è procedibile d’ufficio
La regola generale stabilisce che il deepfake reato sia perseguibile su querela della vittima, ma il legislatore ha individuato situazioni in cui l’azione penale parte automaticamente. Si procede d’ufficio quando il fatto risulta connesso ad altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio dall’autorità giudiziaria.
La procedibilità automatica scatta inoltre se il contenuto manipolato colpisce persone incapaci per età o infermità, oppure pubbliche autorità nell’esercizio delle loro funzioni. Le ipotesi di procedibilità d’ufficio coprono dunque casi in cui la persona offesa risulta particolarmente esposta o riveste un ruolo istituzionale.
Il Garante privacy e l’allerta sui contenuti sintetici
Il 6 maggio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un nuovo avvertimento sui servizi di generazione di deepfake, ribadendo che l’uso di piattaforme capaci di alterare immagini e voci reali può determinare gravi violazioni dei diritti fondamentali. L’Autorità aveva già adottato un provvedimento analogo a dicembre 2025 verso utilizzatori di servizi basati su IA.
L’Autorità ha richiesto maggiori poteri per interdire dall’Italia l’accesso a tali servizi. La diffusione di un deepfake reato si intreccia infatti con la protezione dei dati personali e la rapidità di intervento risulta determinante: una violazione in questo ambito può causare danni gravi e spesso irreversibili alla persona coinvolta.
AI Act e Digital Services Act: il quadro europeo
La normativa italiana sul deepfake reato si inserisce in un contesto europeo coordinato. Il Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act, prevede all’articolo 50 obblighi di trasparenza per chi sviluppa o utilizza sistemi di IA generativa: i contenuti deepfake dovranno essere dichiarati come generati o manipolati artificialmente, con applicazione operativa dal 2 agosto 2026.
Il Digital Services Act rafforza invece la responsabilità delle piattaforme online nella rimozione tempestiva dei materiali illeciti. Il combinato disposto di queste norme con l’articolo 612-quater costruisce un sistema di tutela articolato: marcatura tecnica dei contenuti, responsabilità delle piattaforme e sanzione penale per chi diffonde materiale manipolato.
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Domande frequenti sul deepfake reato
Quando è entrata in vigore la legge sul deepfake reato in Italia?
La Legge 132/2025 è in vigore dal 10 ottobre 2025, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025.
Quale pena prevede l’articolo 612-quater del Codice penale?
La norma punisce il deepfake reato con la reclusione da uno a cinque anni. La procedibilità è a querela, salvo eccezioni d’ufficio per soggetti vulnerabili o pubbliche autorità.
Cosa rischia chi condivide un deepfake non consensuale?
Anche la condivisione configura deepfake reato se il contenuto è idoneo a ingannare sulla genuinità e provoca un danno ingiusto alla persona raffigurata.
Conclusione
Il deepfake reato introdotto dall’articolo 612-quater rappresenta un passaggio importante nella tutela della persona nell’era dell’intelligenza artificiale. La normativa italiana, integrata con AI Act e Digital Services Act, costruisce un sistema di protezione articolato.
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