Dal 9 dicembre 2026 la responsabilità per software e AI difettosi segue le regole dei prodotti materiali: chi sviluppa o vende software, intelligenza artificiale e servizi digitali collegati risponde dei danni. Lo prevede la direttiva (UE) 2024/2853, recepita con il decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026.
Per chi sviluppa, integra o vende software il cambiamento è rilevante. Leodari Creative segue le novità sulla responsabilità per software e AI difettosi, perché incidono su come app, gestionali e siti web vanno progettati e aggiornati.
Cosa prevede la nuova direttiva sulla responsabilità per software e AI difettosi
La direttiva (UE) 2024/2853 sostituisce la direttiva 85/374/CEE, in vigore da oltre quarant’anni e recepita negli articoli 114-127 del Codice del consumo. La definizione di prodotto include ora software, file per la fabbricazione digitale e servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto.
La responsabilità per software e AI difettosi vale a prescindere dal canale di fornitura: dispositivo fisico, rete o cloud. Sono compresi sistemi operativi, firmware, applicazioni e intelligenza artificiale. Restano esclusi il software open source non commerciale e le informazioni in quanto tali, come il codice sorgente.
Chi risponde dei danni da software e AI difettosi
La responsabilità per software e AI difettosi ricade anzitutto sul fabbricante, compreso chi appone il proprio marchio su un prodotto altrui. Risponde anche il fabbricante di un componente difettoso, software incluso, integrato sotto il controllo del fabbricante finale. Il fornitore di un sistema di IA secondo l’AI Act è considerato fabbricante.
Se il fabbricante ha sede fuori dall’Unione europea, rispondono importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di servizi di logistica. Distributori e piattaforme online rispondono solo se non indicano entro un mese l’operatore responsabile. Chi modifica in modo sostanziale un prodotto e lo rivende è fabbricante.
Aggiornamenti e controllo del fabbricante
La responsabilità non finisce con la vendita. Il fabbricante mantiene il controllo finché può fornire aggiornamenti o migliorie, anche tramite terzi. La responsabilità per software e AI difettosi per mancanza degli aggiornamenti di sicurezza resta: l’esimente del difetto sopravvenuto non vale.
La direttiva non impone un obbligo di aggiornamento, ma chi omette le correzioni alle vulnerabilità ne risponde. Nella valutazione del difetto pesano la capacità di continuare ad apprendere, i prodotti interconnessi e i requisiti di cibersicurezza. Un prodotto non è difettoso solo perché esiste una versione più recente.
Prova del difetto e danni risarcibili
Chi invoca la responsabilità per software e AI difettosi può chiedere al giudice di ordinare la divulgazione delle prove. Se il fabbricante non collabora, il difetto si presume. Lo stesso vale se il prodotto viola i requisiti di sicurezza obbligatori o in caso di malfunzionamento evidente in condizioni normali.
Nei casi complessi, come il funzionamento interno di un sistema di IA, il giudice può presumere difetto e nesso causale se probabili. Tra i danni risarcibili entrano la distruzione o corruzione di dati non professionali e i danni psicologici accertati in sede medica. Sparisce la franchigia di 387 euro.
Cosa devono fare le aziende prima del 9 dicembre
Le nuove regole valgono per i prodotti immessi sul mercato o in servizio dal 9 dicembre 2026; prima vale la disciplina attuale. Per gestire la responsabilità per software e AI difettosi conta documentare la data di immissione di ogni versione e conservare progettazione, test e aggiornamenti.
Vanno riviste anche le clausole con i fornitori: la responsabilità verso il danneggiato è in solido e le limitazioni valgono solo tra le parti. Leodari Creative, con la divisione tecnologica Leodari Informatica, sviluppa app, gestionali e plugin WordPress su misura e ne cura assistenza e manutenzione.
Domande frequenti
Da quando si applica la nuova responsabilità per software e AI difettosi?
Dal 9 dicembre 2026, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio da quella data. Ai prodotti precedenti si applica la disciplina attuale.
Il software open source rientra nella responsabilità per software e AI difettosi?
No, se fornito fuori da un’attività commerciale. Se un’impresa integra un componente open source in un prodotto commerciale, risponde però il fabbricante che lo ha integrato.
La responsabilità per software e AI difettosi tutela anche le aziende?
La direttiva protegge le persone fisiche e i dati non professionali. Per i danni ai dati aziendali la tutela resta nel contratto con il fornitore e nelle regole generali della responsabilità civile.
Conclusione
La responsabilità per software e AI difettosi dal 9 dicembre 2026 sposta il baricentro su documentazione e ciclo di vita del prodotto digitale. Chi sviluppa o integra software, IA e servizi connessi deve dimostrare come il prodotto è stato progettato, testato e aggiornato.
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